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Sez. 1, Sentenza n. 6141 del 01/06/1995 (Rv. 492613 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Atto amministrativo di determinazione dell'indennità d'esproprio - Notificazione - Mancanza, nullità, effettuazione a soggetto diverso dal proprietario del bene espropriato o a soggetto non legittimato a promuovere azione contro l'espropriante - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492613-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando la notifica dell'atto amministrativo che ha determinato l'indennità d'esproprio manchi del tutto, sia affetta da nullità, sia stata eseguita nei confronti di soggetto che non è proprietario del bene espropriato o sia stata effettuata nei confronti di soggetto cui è stata sottratta la capacità di promuovere un'azione contro l'espropriante e non sia stata seguita da altra notifica al soggetto che deve sostituirglisi per l'esercizio della difesa (nella specie, il curatore fallimentare) il termine per l'opposizione alla stima non comincia a decorrere, cosicché l'opposizione stessa può essere formulata in qualsiasi momento e dal soggetto che sia sostanzialmente o processualmente legittimato a proporla (nella specie, l'assuntore del concordato fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1979, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 88, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)