Sez. L - , Sentenza n. 12944 del 24/05/2018 (Rv. 649061 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Soppressione dell’INPDAI - Confluenza nell’INPS - Conseguenze - Criterio del "pro-rata" - Applicazione - Modalità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di trattamento pensionistico dei dirigenti già assicurati presso l'INPDAI e trasferiti, a seguito della soppressione di tale ente, nella gestione previdenziale dell'INPS, il principio del "pro rata", contenuto nell'art. 42, comma 3, della l. n. 289 del 2002, impone di determinare l'ammontare delle quote relative a ciascun periodo di assicurazione secondo tutte le disposizioni vigenti nel corrispondente regime normativo. Ne consegue che le due quote che compongono la pensione unitaria riflettono i due distinti e peculiari regimi assicurativi, ai quali il lavoratore è stato assicurato, e la quota proporzionale al periodo di assicurazione presso l'INPDAI deve essere calcolata nel rispetto del massimale contributivo e pensionabile che caratterizza detta assicurazione, in base agli artt. 6 della l. n. 967 del 1953 e 2 del d.P.R. n. 914 del 1955, computando tutte le retribuzioni che concorrono alla determinazioni della predetta quota, ancorché percepite successivamente al 31 dicembre 2002.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42 com. 3 lett. A, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 6, DPR 17/08/1955 num. 914 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)