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Sez. 1, Sentenza n. 11333 del 28/10/1995 (Rv. 494477 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme portate da cambiali rilasciate ad istituto di credito fondiario - Agevolazioni di cui all'art. 15 D.P.R. n. 601 del 1973 - Concedibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494477-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 non si applicano all'ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme portate da cambiali, anche se prive di bollo, rilasciate dal mutuatario ad un istituto di credito fondiario a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine, atteso che, ai sensi dell'art. 2831 cod. civ., l'ipoteca, essendo incorporata al titolo e potendo con esso circolare, garantisce ogni singola obbligazione risultante dal titolo medesimo astraendosi dal rapporto sottostante che ha dato luogo alla sua emissione, e pertanto, essendo la garanzia ipotecaria suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma sopraindicata, viene meno la possibilità di un collegamento fra la garanzia e l'operazione di finanziamento agevolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2831, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)