Sez. 1, Sentenza n. 3693 del 30/05/1988 (Rv. 458949 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - MISURA (TARIFFA) - BENEFICIO DELLA TASSAZIONE IN MISURA FISSA - APPLICABILITÀ CON RIGUARDO AD IPOTECA ANNOTATA SU TITOLO CAMBIARIO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - MISURA (TARIFFA) - BENEFICIO DELLA TASSAZIONE IN MISURA FISSA - APPLICABILITÀ CON RIGUARDO AD IPOTECA ANNOTATA SU TITOLO CAMBIARIO - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta ipotecaria, il beneficio della tassazione in misura fissa, di cui all'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), non è applicabile con riguardo ad ipoteca annotata su titolo cambiario, rilasciata dal compratore in pagamento del prezzo, perché in tale ipotesi la garanzia ipotecaria, per effetto della inerenza alla cambiale e trasferibilità con la girata della medesima, è suscettibile di utilizzazione per fini diversi da quelli contemplati dalla norma di agevolazione. (V 725/82, mass n 418528; (V 3331/76, mass n 382130).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)