Sez. U, Sentenza n. 4052 del 28/04/1994 (Rv. 486394 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Notificazione in luogo diverso da quello dall'art. 330 cod. proc. civ. - Nullità - Mancato ordine di rinnovazione - Annullamento della sentenza di secondo grado mediante cassazione con rinvio - Necessità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere
Qualora in appello non sia stata ordinata, in contrasto col disposto dell'art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio di gravame - nullo perché eseguito in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 cod. proc. civ. - la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado - in sede di esame della relativa questione che, essendo attinente alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale ad ogni altra -, deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)