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Sez. 1, Sentenza n. 2055 del 23/02/2000 (Rv. 534289 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Disposizione ex art. 3 legge 742/69 - Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con la domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534289-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (che esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause "inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento") si applica anche alla ipotesi in cui, dichiarato con sentenza il fallimento dell'imprenditore, questi abbia proposto un'opposizione intesa ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza stessa per violazione del principio del contraddittorio, senza che spieghi, all'uopo, influenza la circostanza che, con l'opposizione, sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata - di per sè esclusa dalla disposizione di cui al ricordato art. 3 legge 742/69 -, dovendo nella specie prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)