Sez. 3, Sentenza n. 10200 del 19/06/1998 Ud. (dep. 29/09/1998) Rv. 211836 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | I.V.A. - Evasione all'imposta sul valore aggiunto - Art. 70 D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La fattispecie prevista dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 costituisce tuttora reato. Questa non è depenalizzata poiché il secondo periodo del primo comma dell' art. 70, in materia di I.V.A. sui beni importati sul territorio dello Stato, dispone che si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine. Nella specie non si ha un rinvio "quod poenam", ma il rimando non può non estendersi ad ogni elemento che incide sulle sanzioni stesse quale presupposto della conseguenza giuridica, ed opera un rinvio recettizio all'intero titolo IX della legge 25 settembre 1940 n. 1424 (legge doganale), successivamente trasfuso nel titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale). Ricostruzione corretta ove si consideri che l'I.V.A. dovuta all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato deve annoverarsi tra i diritti doganali di confine (art.34 del T.U.n. 43 del 1973)
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)