Sez. 3, Sentenza n. 665 del 18/02/1998 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 210512 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | I.V.A. - Evasione all'imposta sul valore aggiunto - Art. 70 D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 - Depenalizzazione - Esclusione - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni non può ritenersi depenalizzata in quanto il rinvio quoad poenam alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine deve intendersi riferito all'intero sistema sanzionatorio, e quindi anche alle aggravanti previste dall'art. 295, comma secondo, del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con la conseguenza della esclusione dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n.689.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)