Sez. 1, Sentenza n. 2712 del 03/04/1990 (Rv. 466373 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE OD UTILITÀ - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ART. 3 LEGGE 27 OTTOBRE 1988 N. 458 - APPLICAZIONE AI RAPPORTI ESPROPRIATIVI - ANTERIORI - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE OD UTILITÀ - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI - ART. 3 LEGGE 27 OTTOBRE 1988 N. 458 - APPLICAZIONE AI RAPPORTI ESPROPRIATIVI - ANTERIORI - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art. 3 legge 27 ottobre 1988 n. 458 - secondo cui "il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene" - non ha efficacia retroattiva in contrasto con il divieto ex art. 11 disp. Prel. Codice civile bensì opera anche per i rapporti espropriativi anteriori - con riguardo ai quali vi sia stato un giudicato sulla illegittimità del provvedimento amministrativo, ma tuttora si controverta sulle conseguenze effettuali di tale illegittimità - regolando diversamente tali conseguenze con il conferire all'espropriato la sola tutela indiretta risarcitoria, con esclusione di quella restitutoria in Forma specifica con il limite che tale diritto alla restituzione - e non quello circa l'illegittimità della espropriazione - sia già definitivamente riconosciuto con un giudicato. (V 3111/79, mass n 399465, sulla prima parte; (V 1579/71, mass n 351980, sulla prima parte; (V 1115/66, mass n 322230, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)