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Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 27/05/1971 (Rv. 351980 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - - RETROATTIVITA - CONFLITTO DI LEGGE (IUS SUPERVENIENS) - RETROATTIVITA - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351980-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - - RETROATTIVITA - CONFLITTO DI LEGGE (IUS SUPERVENIENS) - RETROATTIVITA - EFFETTI - LIMITI.*

Il principio dell'irretroattivita della legge enunciato nell'art 11 delle Disposizioni della legge in generale comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti gia verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, e dall'altro, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (sulla base di tali principi e stato riconosciuto che la legge 25 ottobre 1960, n 1316 - istitutiva dell'indennita di ritardato sgravio per la maggior somma pagata dal contribuente qualora l'imposta iscritta a ruolo in via provvisoria sia superiore a quella definitivamente accertata - dovesse essere applicata anche ai rapporti sorti precedentemente alla sua entrata in vigore, ma non ancora esauriti). (V 1115'66, mass n 322230).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 199, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 25/10/1960 num. 1316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)