Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966 (Rv. 322230 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTO DI LEGGI - IUS SUPERVENIENS - IRRETROATTIVITA - NOZIONE - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTO DI LEGGI - IUS SUPERVENIENS - IRRETROATTIVITA - NOZIONE - LIMITI.*
Il principio dell'irretroattivita della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti gia verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)