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Sez. U, Sentenza n. 11492 del 29/11/1990 (Rv. 469964 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - CARATTERE ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE - PRESUPPOSTI - STATO DI BISOGNO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE IN CONCRETO DELL'ASSEGNO - CRITERI - UTILIZZAZIONE DI UNO O ALCUNI DI ESSI - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469964-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - CARATTERE ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE - PRESUPPOSTI - STATO DI BISOGNO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE IN CONCRETO DELL'ASSEGNO - CRITERI - UTILIZZAZIONE DI UNO O ALCUNI DI ESSI - LICEITÀ.*

L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. Ove sussista tale presupposto, che dovrà essere valutato anche con riferimento ai mezzi che possono essere acquisiti attraverso una attività lavorativa, confacente alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto, possibile nelle condizioni sia personali (per età e condizioni di salute) che ambientali (per le concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro), la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest'ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (che potrà anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi). (Conf 2799/90, mass n 466411; (Conf 1322/89, mass n 462176; (contra 1652/90, mass n 465639).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)