diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017 Ud. (dep. 17/07/2017) Rv. 270756 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Funzione di alta vigilanza del rischio interferenziale - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270756-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori, per l'infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta esterna intento allo smontaggio di pannelli mentre si trovava su un trabatello con ruote, poichè non era stata verificata la ricorrenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse sul luogo di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90 com. 6, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)