Sez. 4, Sentenza n. 47834 del 26/04/2016 Ud. (dep. 11/11/2016) Rv. 268255 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell'avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)