diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10964 del 08/08/2001 (Rv. 548900 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese sanitarie sostenute dall'assistito - Per ricovero all'estero - Asseritamente determinato da ragioni di urgenza - Domanda di rimborso - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548900-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In base al regime vigente anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, applicabile in relazione ad una controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di rimborso delle spese sanitarie, effettuate all'estero dall'assistito senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni d'urgenza, vale a dire con pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o non adeguata guarigione, avendo tale domanda ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute: il quale, pur suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti o atti amministrativi di carattere generale per il necessario contemperamento con altri interessi anch'essi costituzionalmente protetti (quali le risorse finanziarie disponibili del Servizio sanitario nazionale), è destinato a non subire alcun affievolimento ad opera della pubblica amministrazione, la quale dispone al riguardo solo di un potere di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)