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Sez. L, Sentenza n. 16455 del 03/11/2003 (Rv. 567845 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Regione siciliana - Spese sanitarie sostenute dall'assistito presso struttura privata non convenzionata - Diritto al rimborso - Limiti - Indispensabilità del ricorso alla struttura privata - Nozione.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567845-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

La legislazione regionale della Regione Sicilia consente l'ammissione alla assistenza sanitaria presso struttura privata non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ed ammette l'assistito al rimborso delle spese sostenute, con esclusivo riguardo ai casi in cui il ricorso ad essa si appalesi indispensabile, ovvero quando siano richiesti idonei e tempestivi interventi curativi, non ottenibili presso le strutture pubbliche o convenzionate, limitatamente ai casi in cui il difetto di intervento anche della struttura privata non convenzionata si porrebbe come fonte di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, laddove non è consentito l'accesso all'assistenza indiretta qualora solo le strutture private non convenzionate dispongano di metodiche che consentano di affrontare la malattia secondo modalità meno traumatiche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/01/1991 num. 3, Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 14 bis, Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 14 ter, Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 14 quater, Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 14 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)