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Sez. U, Sentenza n. 837 del 29/11/1999 (Rv. 531623 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Spese ospedaliere sostenute al'estero - Mancata autorizzazione - Domanda di rimborso - Posizione di interesse legittimo - Configurabilità - Limiti - Deduzione della necessità dell'intervento operatorio all'estero per la tutela della salute - Diritto primario alla salute - Rilevanza - Affievolimento per esercizio di discrezionalità amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531623-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

Benché, in generale, la domanda di rimborso di spese ospedaliere, sostenute all'estero dall'assistito del Servizio sanitario nazionale, senza previa autorizzazione degli organi di tale servizio, attenga ad una posizione di interesse legittimo, attesa la sussistenza al riguardo di un potere autorizzatorio, espressione di discrezionalità amministrativa (sia sotto il profilo della valutazione della capacità dell'amministrazione sanitaria di soddisfare l'esigenza dell'assistito tempestivamente ed in forma adeguata, sia di quello della disponibilità finanziaria), quando a fondamento sia della richiesta in sede amministrativa che della domanda di rimborso proposta in giudizio sia posta dall'interessato la necessità per la tutela della salute di un intervento operatorio realizzato secondo una tecnica non praticata in Italia, deve ritenersi la rilevanza del diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., rispetto al quale la pubblica amministrazione è priva di discrezionalità amministrativa e del correlativo potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale, e dispone solo di un potere di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica, non ostativa della giurisdizione del giudice ordinario, alla quale appartiene una siffatta controversia. (Fattispecie relativa a intervento chirurgico su diverticolo di Zenker, eseguito in Olanda in endoscopia: alla richiesta corredata da certificazione medica specifica redatta da un medico privato e da uno della U.S.L. competente era seguito un diniego fondato soltanto sulla mancanza della previsione della prestazione tra quelle erogabili in via indiretta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)