Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 16/04/1991 (Rv. 471686 - 01)
Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione | Art. 24 della legge n. 689 del 1981 - Connessione dell'illecito amministrativo con un reato - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo - Applicazione della sanzione - Competenza del giudice penale - Sussistenza - Fattispecie.
Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione
Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente - determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale - nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato, in parte qua, la sentenza del pretore che aveva negato la pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo, consistente nell'esercizio della caccia con mezzo non consentito dall'art. 9 della legge n. 968 del 1977, rispetto al reato di porto d'arma senza licenza).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)