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Sez. 1, Sentenza n. 2080 del 02/02/2005 (Rv. 579509 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Connessione dell'infrazione amministrativa con un reato - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo - Deroga di competenza in favore del giudice penale - Sussistenza - Assenza del rapporto di pregiudizialità - Effetti.
Stato
decisa il 2005-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579509-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Qualora tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva, l'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.689 devolve al giudice penale la cognizione delle infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato. Nessuna deroga al riparto di competenze fra autorità amministrativa e giudice penale è, invece, prevista quando, al contrario, l'accertamento dell'illecito amministrativo dipenda dall'accertamento di un reato. In tale caso, infatti, l'accertamento dell'illecito amministrativo non è pregiudiziale rispetto all'accertamento del reato, a differenza di quando la fattispecie concreta dedotta nel giudizio penale sia più specifica ed inclusa nella fattispecie concreta addebitata quale illecito amministrativo e costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del reato. In difetto del rapporto di pregiudizialità l'eventuale giudicato penale potrà avere effetti vincolanti ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo, alle condizioni previste dall'art. 654 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)