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Sez. 1, Sentenza n. 11397 del 20/12/1996 (Rv. 501438 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Infrazioni amministrative - Obiettiva connessione con un reato - Cognizione - Giudice penale - Devoluzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501438-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 è devoluta al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato quando l'accertamento della violazione amministrativa costituisce l'antecedente necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato. (Nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, la S.C. ha annullato la sentenza del Pretore che rispetto ai reati di pascolo abusivo e di inosservanza dell'ordine dell'autorità, aveva negato il carattere pregiudiziale dell'accertamento dell'illecito amministrativo consistente nella violazione dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di di boschi e di terreni montani, e dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, recante sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, posta in essere con l'esercizio del pascolo su terreni di uso civico, da parte dell'affittuario degli stessi, pur dopo l'emanazione di ordinanza - diffida del Sindaco per la riconsegna di una malga alpina e degli annessi terreni da pascolo, a causa di irregolarità della gestione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)