Sez. 3, Sentenza n. 2210 del 17/09/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266121 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni "soggettivamente" inesistenti - Prescrizione - Atti interruttivi - Termine massimo - Disciplina prevista dagli artt. 160, comma terzo e 161, comma secondo, cod. pen. - Incompatibilità con l'art. 325 TFUE - Sussistenza - Conseguenze.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudolente che comportino, in concreto, l'evasione in misura "grave" di tributi IVA devono essere disapplicate - in quanto in contrasto con gli obblighi comunitari imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, in considerazione di quanto affermato nella sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco - le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, terzo comma, ultima parte, e 161, comma secondo, cod. pen., trovando invece applicazione, in tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell'ordinamento per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., secondo cui il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 4, Legge 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Tratt. Internaz. 13/12/2007, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)