Sez. 3, Ordinanza n. 28346 del 30/03/2016 Ud. (dep. 08/07/2016) Rv. 267259 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto - Art. 325 TFUE - Obbligo di disapplicazione degli artt. 160, comma terzo e 161, comma secondo cod.pen. - Questione di legittimità costituzionale.costituzionale - Non manifesta infondatezza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. - dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, par.1 e 2 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con la sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco, da cui discende l'obbligo per il giudice nazionale - in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA - di disapplicare le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160, comma terzo e 16, comma secondo cod.pen. "anche quando dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento della prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 101 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)