Sez. 1, Sentenza n. 937 del 15/03/1976 (Rv. 379588 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - SICILIA - COMUNE - POTERE DI DELIBERARE - SPETTANZA ALLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - NECESSITA - URGENZA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - SICILIA - COMUNE - POTERE DI DELIBERARE - SPETTANZA ALLA GIUNTA COMUNALE - RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - NECESSITA - URGENZA DELLA DELIBERAZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 63, n 5 decreto Pres Reg sic 29 ottobre 1955, n 6, il potere di deliberare sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio appartiene, per i comuni della Sicilia, alla giunta comunale, senza necessita di ratifica da parte del consiglio comunale; tali deliberazioni divengono esecutive dopo l'invio alla commissione provinciale di controllo, qualora questa non esplichi la potesta di annullamento nel termine di venti giorni ovvero prima della scadenza di tale termine riconosca la legittimita dell'atto. Ne tale procedimento puo ritenersi derogato quando la delibera autorizzativa sia dichiarata immediatamente esecutiva dalla giunta comunale per motivi di urgenza, poiche l'urgenza del provvedere non esclude che la deliberazione esecutiva venga regolarmente assoggettata ai controlli previsti dalla legge, al fine di consolidare l'efficacia puramente interinale attribuita al provvedimento. (V 2979/73, mass n 366649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63 com. 5, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 68 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)