Sez. 1, Sentenza n. 42568 del 26/10/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 230145 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato | Applicazione della continuazione in sede esecutiva - Reati con pena patteggiata ed altri reati - Limite dei due anni di pena detentiva e necessità dell'accordo delle parti - Sussistenza - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - concorso formale e reato continuato
In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice della esecuzione, la necessità dell'accordo delle parti ed il limite di due anni di pena detentiva, previsti come condizioni dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., si riferiscono al caso, regolato da tale norma, "di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti" e non operano invece nella diversa ipotesi di cui all'art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., che riguarda il riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati in parte oggetto di sentenze del genere anzidetto e in parte oggetto di ordinarie pronunzie di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 137 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)