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Sez. 3, Sentenza n. 11484 del 15/02/2007 Ud. (dep. 16/03/2007) Rv. 235932 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Sentenza 6 febbraio 2007 n. 26, ripristinatoria della facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento - Effetti sui ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235932-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Una volta ripristinata, per effetto della sentenza 6 febbraio 2007 n. 26 della Corte costituzionale, la facoltà del P.M. di appellare le sentenze di proscioglimento dell'imputato soppressa dalla legge n. 46 del 2006, il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la decisione di primo grado dopo l'entrata in vigore di detta legge e avente ad oggetto vizi di motivazione di essa va qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per il relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)