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Sez. 3, Ordinanza n. 8080 del 15/02/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 235354 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Sentenza di proscioglimento di primo grado - Ricorso per cassazione del P.M. successivo all'entrata in vigore della L. 46 del 2006 - Illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. 46 del 2006 - Effetti sul ricorso.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235354-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

La sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 della Corte Cost. - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - ha effetto retroattivo e incide sui ricorsi proposti dal pubblico ministero, dopo la entrata in vigore della legge, contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di primo grado. Ne consegue che, se il ricorso è stato proposto con censure relative alla valutazione delle prove, esso non può essere deciso a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., bensì, qualificato come appello, dev'essere trasmesso alla Corte di appello per il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)