Sez. 1, Sentenza n. 5846 del 14/06/1990 (Rv. 467756 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONE - GRAVAMI - APPELLO - RAGIONE ADDOTTA O A SOSTEGNO DELLA ILLEGITTIMITÀ - MUTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - OPPOSIZIONE - GRAVAMI - APPELLO - RAGIONE ADDOTTA O A SOSTEGNO DELLA ILLEGITTIMITÀ - MUTAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'opposizione all'ingiunzione fiscale integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore. Pertanto, il mutamento in grado di appello della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura non un'eccezione nuova proponibile a norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., ma una modificazione della causa petendi e quindi della originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al primo comma del citato art. 345. (Conf 6018/87, mass n 454391; (Conf 3625/79, mass n 400042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)