diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3625 del 28/06/1979 (Rv. 400042 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - VESTE FORMALE E SOSTANZIALE DI ATTORE - MUTAMENTO IN GRADO DI APPELLO DELLA RAGIONE ADDOTTA A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA DELLA PA - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400042-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - VESTE FORMALE E SOSTANZIALE DI ATTORE - MUTAMENTO IN GRADO DI APPELLO DELLA RAGIONE ADDOTTA A SOSTEGNO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA DELLA PA - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

L'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale (nella specie, in tema d'imposta di registro) integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimita della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste non solo formale, ma anche sostanziale di attore. Ne consegue che il mutamento, in grado d'appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimita configura non un'eccezione nuova, proponibile a norma dell'art 345 secondo comma cod proc civ, ma una modificazione della causa petendi, e, quindi, dell'originaria domanda, come tale soggetta alla preclusione di cui al primo comma del citato art 345 cod proc civ. (V 4444/76, mass n 383157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)