Sez. U, Sentenza n. 10124 del 28/11/1994 (Rv. 488865 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) | Atti e provvedimenti amministrativi generali e regolamenti - Rispettiva nozione - Regolamenti di competenza ministeriale - Parere del Consiglio di Stato e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri - Necessità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI)
A differenza degli atti e provvedimenti amministrativi generali - che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d'interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili -, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza. A norma dell'art. 17 legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri (in forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del T.S.A.P. che, ritenuta la natura regolamentare del d.m. Finanze del 20 luglio 1990, contenente i criteri di aumento dei canoni di concessione di utenza di acque pubbliche, lo annullava per violazione del citato art. 17 legge n. 400 del 1988, non risultando osservato il modello procedimentale ivi previsto).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 3, Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Testo Unico 11/12/1993 num. 1775 art. 143, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., DM Finanze 20/07/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)