Sez. L, Sentenza n. 304 del 13/01/1994 (Rv. 484989 - 01)
Atti amministrativi - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Criterio letterale - Carattere primario - Fattispecie relativa a ritenuta retroattività di una delibera del C.I.P.A.A. in tema di determinazione di zone agricole svantaggiate.
Atti amministrativi - Interpretazione
L'interpretazione dell'atto amministrativo - il quale, salva espressa previsione dell'autorità che l'ha emesso, è privo di efficacia retroattiva - è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, fra le quali ha carattere prioritario, trattandosi di atto unilaterale, quella collegata all'elemento letterale. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto l'efficacia retroattiva di una delibera del Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - C.I.P.A.A. - in tema di determinazione di "zone agricole svantaggiate").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)