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Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 20/06/1997 (Rv. 505337 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Cosa a struttura complessa (impianto irriguo) - Spettanza degli obblighi di manutenzione ed esercizio in capo ad un soggetto - Dovere di vigilanza e controllo dello stesso soggetto per la prevenzione dei danni a terzi - Sussistenza - Soggetti aventi diritto di utilizzare la cosa - Fatto dannoso localizzato in una parte della cosa destinata alla fruizione di tali soggetti - Conseguente responsabilità a carico del soggetto tenuto alla vigilanza sull'intera cosa - Eventuali accordi interni fra i vari soggetti - Irrilevanza - Prova liberatoria - Contenuto - Dimostrazione della riconducibilità del danno alla utilizzazione della cosa da parte dell'avente diritto - Caso fortuito - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505337-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

L'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione e all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, (quale, come nella specie, l'insieme delle opere appartenenti ad un Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario, diramantesi in più condotte idriche sui fondi dei consorziati) comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi e implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione e all'esercizio, a norma dell'art. 2051 cod. civ., senza che ad escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino di per se la localizzazione specifica del fatto dannoso nelle parti della cosa destinate, e necessarie, all'utilizzazione dei singoli aventi diritto ovvero gli eventuali accordi interni fra questi e il primo soggetto, in ordine al riparto delle responsabilità in funzione della detta localizzazione, essendo invece necessario, al fine della indicata esclusione, che il soggetto obbligato alla vigilanza sul complesso dell'opera, fornisca la prova del fortuito, anche dimostrando che il fatto dannoso sia concretamente ascrivibile ad uno degli aventi diritto, per essere avvenuto durante il turno di utilizzazione della cosa da parte sua o in conseguenza della mancata fruizione di tale turno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)