Sez. U, Sentenza n. 8959 del 14/10/1996 (Rv. 500090 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Controllo delle sezioni unite della Corte di cassazione - Limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono soggette al controllo delle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, ossia all'individuazione del giudice munito del potere di decidere la controversia, ovvero alla verifica dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Pertanto, stabilire se il giudice amministrativo avrebbe dovuto prendere in esame per prima l'una o l'altra causa d'annullamento, oppure arrestare la propria attività decisionale all'esito di uno o di alcuni degli accertamenti compiuti, attiene al procedimento logico - giuridico della decisione, cioè ai limiti interni della giurisdizione che alle sezioni unite non è dato superare (Nella specie, un concorrente escluso impugnava il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria di un concorso pubblico, deducendo che i due temi assegnati violavano il bando di concorso e le norme da questo richiamate. Il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in relazione ad una delle due prove, disattendendo le censure relative alla seconda prova. L'amministrazione proponeva ricorso alle sezioni unite della S.C., assumendo che il giudice amministrativo, dopo avere accertato la legittimità di una delle due prove e che il concorrente non l'aveva superata, avrebbe dovuto rilevare che l'esito negativo della prova medesima s'era consolidato, senza procedere all'annullamento dell'altra. Le sezioni unite della S.C., premesso che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, hanno respinto il ricorso dell'amministrazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)