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Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 03/03/1999 (Rv. 523790 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia di valore superiore a lire 5.000.000 - Obbligo della Commissione Tributaria Regionale di ordinare al contribuente, convenuto nel giudizio di appello, di munirsi di un difensore tecnico - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523790-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, non è tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che il contribuente convenuto in giudizio si munisca dell'assistenza tecnica di un difensore, atteso che tale disposizione, che da facoltà al Presidente o al Collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non è riferibile alle controversie di valore superiore a lire 5.000.000, nelle quali la eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va considerata tamquam non esset.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)