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Sez. 5, Sentenza n. 8369 del 12/06/2002 (Rv. 554999 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia di valore superiore a lire cinque milioni - Ordine al contribuente di munirsi di difensore impartito dalla Commissione tributaria regionale - Necessità - Mancata emanazione - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Illegittimità.
Stato
decisa il 2002-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554999-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.L.VO 31 dicembre 1992, n. 546, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca invece dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine "de quo". (Cfr. Corte cost. n. 189 del 13 giugno 2000).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)