Sez. L, Sentenza n. 18484 del 03/12/2003 (Rv. 568629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Verifica dell'effettivo incremento occupazionale - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Variazioni del tipo dell'impresa da individuale a societaria - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma quarto, del D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma primo, del D.L. n. 429 del 1971, convertito dalla legge n. 589 del 1971, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della originaria struttura aziendale, sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che la nuova società costituisse un'azienda nuova rispetto alla preesistente ditta individuale, sussistendo tra la ditta individuale e la nuova società un nesso di continuità e uno stretto collegamento dipendente dall'identità del soggetto che aveva avuto ed aveva, prima e dopo la costituzione della società, il potere decisionale, non essendo stata provata l'assunzione di nuovi dipendenti e dovendo ritenersi marginali altri elementi non univoci, quali il cambio della sede, l'acquisto di nuovi macchinari e lo stesso cambiamento del tipo di impresa, da individuale a societario).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)