Sez. L, Sentenza n. 14129 del 27/07/2004 (Rv. 574993 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Verifica dell'effettivo incremento occupazionale - Criteri - Nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze - Trasferimento dal Nord al Mezzogiorno di lavoratori di una medesima impresa o reimpiego presso imprese collegate di lavoratori licenziati al Nord o modificazioni nella titolarità aziendale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, poi regolati dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data, senza che, ai sensi dell'art. 38, comma quinto, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sia più richiesto che le aziende impieghino lavoratori residenti in quei territori. Ai fini del riconoscimento degli sgravi deve aversi riguardo alla nozione di azienda in senso oggettivo, sicché non è sufficiente il mero trasferimento al Mezzogiorno di mano d'opera già impiegata al Nord, ovvero il reimpiego nel Mezzogiorno presso imprese collegate ivi operanti di lavoratori già occupati al Nord e licenziati, in quanto in tali ipotesi non si verifica alcun incremento reale del livello di occupazione, così come sono irrilevanti tutte le variazioni, apparenti o reali, sostanziali o formali, intervenute nella titolarità dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto della società datrice di lavoro agli sgravi, avendo accertato che i lavoratori ai quali gli sgravi si riferivano, erano stati, dapprima, assunti da un'impresa associata ad un'Associazione temporanea di imprese e, poi, dalla società istante, nella quale l'Associazione si era trasformata, per essere utilizzati in un cantiere di lavoro aperto nel Mezzogiorno, sicché non si era verificato alcun effettivo incremento occupazionale ma solo una trasformazione di impresa con trasferimento di lavoratori dal Nord al Mezzogiorno).
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 38 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)