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Sez. U, Sentenza n. 22727 del 03/11/2011 (Rv. 620048 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel corso del giudizio - Mancata estromissione del convenuto originario - Conseguente legittimazione "ad processum" - Permanenza - Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Configurabilità - Assoluzione del successore dall'efficacia della sentenza pronunciata verso l'originario convenuto - Esclusione - Fondamento - Portata esecutiva della sentenza - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620048-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)