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Sez. 3, Sentenza n. 3980 del 03/07/1982 (Rv. 421933 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - EFFETTUATA IN UDIENZA SUCCESSIVA A QUELLA DI DISCUSSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421933-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - EFFETTUATA IN UDIENZA SUCCESSIVA A QUELLA DI DISCUSSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - SANATORIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il ritardo della lettura del dispositivo, effettuata non all'udienza in cui la causa è stata discussa, come previsto dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), bensì in un'udienza successiva, dà luogo alla nullità insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., poiché l'omissione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione preclude ineluttabilmente la possibilità di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data di tale udienza e di fornire alla parte, in cui favore sia pronunciata sentenza di condanna, il titolo necessario per procedere immediatamente all'esecuzione sin da questa data. (V 1776/82, mass n 419629; (V 6062/80, mass n 409840; (V 5254/80, mass n 409092).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)