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Sez. L, Sentenza n. 1776 del 18/03/1982 (Rv. 419629 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419629-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE - NULLITÀ - CONVERSIONE IN MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

La mancata lettura del dispositivo all'udienza, così come previsto dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, dà luogo alla nullità insanabile della sentenza per la Mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la omissione della lettura del dispositivo preclude ineluttabilmente la possibilità di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data della udienza stessa e di fornire al lavoratore, in cui favore sia pronunciata sentenza di condanna, il titolo necessario per procedere immediatamente all'esecuzione sin da questa data. Trattandosi di nullità, e non di inesistenza della sentenza, ne consegue che la mancata lettura del dispositivo si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione. (Conf 2632/77, mass n 386310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)