Sez. U, Sentenza n. 120 del 21/03/2001 (Rv. 544956 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE | Corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio - Posizione del privato - Provvedimento generale di determinazione della tariffa - Interesse legittimo - Inesistenza del potere dell'ente di pretendere un determinato ammontare - Diritto soggettivo del privato - Controversie relative - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE
In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)