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Sez. 2, Sentenza n. 3428 del 20/10/1975 (Rv. 377584 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE GRAVATO DA ESSE - CONDIZIONI - MENZIONE NEL TITOLO D'ACQUISTO - MANCANZA - ESISTENZA E CONTENUTO DELLA TRASCRIZIONE - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377584-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE GRAVATO DA ESSE - CONDIZIONI - MENZIONE NEL TITOLO D'ACQUISTO - MANCANZA - ESISTENZA E CONTENUTO DELLA TRASCRIZIONE - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*

L'acquirente di un immobile e tenuto a riconoscere le servitu che gravano sul medesimo soltanto nel caso in cui nell'atto di acquisto dell'immobile sia fatta espressa menzione di esse oppure nel caso che il loro titolo costitutivo sia stato regolarmente trascritto. Nell'ipotesi di mancata, espressa menzione delle servitu nel titolo di acquisto, l'accertamento dell'esistenza e del contenuto della trascrizione costituisce l'oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)