Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 21/04/1981 (Rv. 413083 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - TERZI ACQUIRENTI DEL FONDO SERVENTE - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE - MANCANZA - MENZIONE DELLA SERVITU NELL'ATTO DI TRASFERIMENTO CON CLAUSOLA SPECIFICA - SUFFICIENZA - REQUISITI - APPREZZAMENTO DELLA RILEVANZA DI DETTA CLAUSOLA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - TERZI ACQUIRENTI DEL FONDO SERVENTE - OPPONIBILITA - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE - MANCANZA - MENZIONE DELLA SERVITU NELL'ATTO DI TRASFERIMENTO CON CLAUSOLA SPECIFICA - SUFFICIENZA - REQUISITI - APPREZZAMENTO DELLA RILEVANZA DI DETTA CLAUSOLA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Le servitu costituite negozialmente sono opponibili ai terzi acquirenti del fondo servente unicamente se il titolo costitutivo della servitu sia trascritto (pubblicita legale), ovvero, eccezionalmente, mancando questa trascrizione, nella sola altra ipotesi in cui si faccia menzione della servitu nell'atto di trasferimento del fondo suindicato, sia pure in modo indiretto, attraverso il riferimento alla situazione dei luoghi, ma comunque con espressioni idonee a manifestare una precisa volonta contrattuale, e non integrative di clausola meramente generica o di stile. L'apprezzamento della Rilevanza della clausola contrattuale in questione e riservata al giudice del merito. (V 576/79, mass n 396704; (V 3428/75, mass n 377584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)