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Sez. 5, Sentenza n. 11223 del 30/07/2002 (Rv. 556381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere - Conferimento della parte al proprio difensore - Contemporanea elezione di domicilio presso lo studio professionale del medesimo - Cambiamento di indirizzo dello studio - Onere di comunicazione da parte del procuratore - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Notificazione dell'atto di impugnazione - Irreperibilità del procuratore nel luogo indicato - Rinnovazione presso la nuova residenza - Necessità - Mancanza - Presso la cancelleria ex art. 82 R.D. n. 37 del 1934 - Fattispecie in tema di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Qualora la parte nel conferire la procura al proprio difensore elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, il procuratore non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, essendo previsto tale onere soltanto per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato. Peraltro, in tal caso, in tema di contenzioso tributario, quando nonostante tali ricerche, ricorra l'ipotesi dell'assoluta incertezza circa l'effettivo luogo di elezione di domicilio, ai sensi dell'art 17, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la notificazione deve essere effettuata presso la cancelleria della Commissione tributaria, ove deve ritenersi eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, essendo divenuta inefficace la precedente elezione, stante l'irreperibilità "in loco" del domiciliatario (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesistente la notifica perché - ritenuto assolto l'incombente spettante all'Ufficiale giudiziario, in quanto l'agente postale notificatore aveva rinviato al mittente la raccomandata, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, legge n. 890 del 1982, in tal modo presumendosi sconosciuta la sede dove il domiciliatario aveva trasferito il proprio studio - non era rispettata la prescrizione dell'esecuzione della notifica presso la Cancelleria della Commissione tributaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 9 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)