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Sez. L, Sentenza n. 1986 del 12/02/2002 (Rv. 552207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Onere del procuratore di comunicare alla controparte eventuali mutamenti di indirizzo - Insussistenza - Procuratore domiciliatario - Rilevanza ai fini della sussistenza del predetto onere - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Per la notificazione degli atti al procuratore costituito, a differenza di quanto si verifica nel caso di notificazione presso un domiciliatario eletto in via autonoma ex art. 141 cod. proc. civ., il dato di riferimento personale prevale su quello topografico sicché è determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte, a differenza di quanto disposto dall'art. 141 cod. proc. civ. in ipotesi di espressa elezione di domicilio presso "un ufficio o una persona".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)