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Sez. 1, Ordinanza n. 34150 del 23/12/2024 (Rv. 673407-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Moratoria ultrannuale - Condizioni - Convenienza - Moratoria infrannuale ex art. 8, comma 4, della l. 3/2012 - Contestazione di convenienza o vaglio giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673407-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore - come gli accordi di ristrutturazione dei debiti - possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori, e ciò diversamente dalla moratoria infrannuale di cui al citato art. 8, comma 4, la quale, essendo una misura prevista ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore e non è subordinata al vaglio giudiziale.

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 11, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 ter, Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 186 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)