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Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 30/03/1988 (Rv. 458377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI NON DEDOTTE NÈ RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAMINABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI NON DEDOTTE NÈ RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESAMINABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le questioni pregiudiziali, ivi incluse quelle inerenti alla Competenza, che non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimità, non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, né in Sede di ulteriore ricorso avverso la sentenza del giudice medesime, per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia di Cassazione, che si estende necessariamente ai presupposti impliciti della relativa decisione. (V 689/86, mass n 444248; (V 2661/80, mass n 406414).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)