Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 25/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153685 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART. 538 - MISURA DI SICUREZZA - SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART. 538 - MISURA DI SICUREZZA - SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. pen., nella parte in cui prevede per il reato di sfruttamento della prostituzione l'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza, in relazione all'art. 3 cost.. Infatti, l'automatismo della misura vale per tutti coloro che commettono reati della stessa specie e trova la sua giustificazione in una presunzione di pericolosità dettata dall'esperienza e, come tale, acquisita dal legislatore e ratificata nella norma. D'altronde, l'applicazione obbligatoria della misura non esclude il successivo apprezzamento discrezionale del giudice, mediante la fissazione concreta della sua durata in relazione agli effetti della misura stessa e della residua pericolosità della persona ad essa sottoposta. (Conf mass n 141944; (Conf mass n 131960).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)