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Sez. 3, Sentenza n. 4292 del 09/02/1979 Ud. (dep. 12/05/1979) Rv. 141944 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 538 - MISURA DI SICUREZZA - SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141944-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 538 - MISURA DI SICUREZZA - SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 538 cod pen, nella parte in cui prevede per il reato di sfruttamento della prostituzione la applicazione obbligatoria della misura di sicurezza, in relazione all'art 3 cost. Infatti, l'automatismo della misura vale per tutti coloro che commettono reati della stessa specie e trova la sua giustificazione in una presunzione di pericolosita dettata dalla esperienza, e come tale acquisita dal legislatore e ratificata nella norma. Inoltre, l'applicazione obbligatoria della misura non esclude il successivo apprezzamento discrezionale del giudice, mediante la fissazione concreta della sua durata in relazione al conseguimento degli effetti della misura stessa e della residua pericolosita della persona ad essa sottoposta.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)