Sez. L, Sentenza n. 4073 del 08/04/1995 (Rv. 491697 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Potere rappresentativo di una persona giuridica - Onere probatorio del titolare - Condizione - Contestazione in sede d'appello - Produzione dei documenti dimostrativi della legittimazione processuale - Ammissibilità - Fattispecie relativa al potere rappresentativo dell'I.N.A.I.L. da parte del direttore di una sede provinciale.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Colui che agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica (nella specie, il direttore di una sede provinciale dell'I.N.A.I.L. al quale il presidente dell'istituto aveva conferito il potere di rappresentanza dell'istituto stesso sia in sede amministrativa che in sede giudiziale), ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché questa venga contestata, e ciò particolarmente nel caso in cui egli abbia espressamente indicato gli elementi da cui deriva la suddetta qualità. Ne consegue che, ove la contestazione sia stata sollevata in sede di giudizio d'appello, la parte è facoltizzata a produrre nel corso di tale giudizio i documenti idonei a dimostrare la sussistenza della sua legittimazione processuale, documenti che, peraltro, rientrano fra le prove precostituite, rispetto alle quali non opera la preclusione derivante dalla loro mancata assunzione nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)