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Sez. L, Sentenza n. 94 del 10/01/1986 (Rv. 443745 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443745-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - LIMITI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*

Mentre nel processo di primo grado secondo il rito del lavoro l'esibizione di documenti, successivamente alla fase di Costituzione, è soggetta agli stessi limiti ed allo stesso giudizio di ammissibilità da parte del giudice stabiliti per la prova orale, nel giudizio di appello, rispetto al quale l'art. 437 cod. proc. civ. nello stabilire il divieto di nuovi mezzi di prova non fa cenno dei documenti, non è preclusa al giudice l'acquisizione di documenti ancorché tardivamente esibiti nel giudizio di primo grado. (V 6512/84, mass n 438087; (V 3093/83, mass n 428003).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)